fbpx

Progettazione architettonica, Sicurezza e Prevenzione incendi

10 Maggio 2018

Prevenzione incendi 818

La progettazione, la sicurezza e la prevenzione incendi

Quando si dà luogo ad una progettazione architettonica, per costruire una residenza, un'attività industriale, un negozio od un'altra tipologia di edificio, il progetto deve essere realizzato in modo che soddisfi tanti, diversi requisiti, ma sempre tenendo ben presente il primo, e più importante, obiettivo: ottenere un livello di sicurezza di spiccato valore tecnico così da poter eliminare ogni rischio.

La "sicurezza" è una branca della progettazione che ha lo scopo di eliminare rischi importanti, e in questo ambito, sicuramente, uno degli aspetti più importanti è quello legato alla progettazione inerente la prevenzione incendi. Tale ramo progettuale è definito da normativa ben specifica che ha una storia relativamente articolata.

Storia della normativa sulla prevenzione incendi

La normativa sulla prevenzione incendi è nata nel 1959 con l'istituzione della norma 689/59, con la quale si determinarono le prime attività soggette al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. Durante quegli anni si cominciarono a regolamentare le aziende inserendole nelle due tabelle "A" e "B", in base alla gravità di rischio, importanza ed altre caratteristiche che comportavano una dichiarazione nei confronti dei Vigili del fuoco.

Dal 1959 si passò al 1982, anno cui con il Decreto Ministeriale del 16/02/1982 si determinarono 97 precise attività; proprio in questa occasione si volle cominciare a definire una netta distinzione tra privati e pubblica amministrazione.

In seguito poi al grave incendio a Torino (13 Febbraio 1983), lo Stato dovette porre un'attenzione particolare sull'argomento, tanto che decise di emanare la L.818/1984, legge di fondamentale importanza nell'accrescimento delle responsabilità dei professionisti, e che fissò le normee i requisiti tecnici per poter operare nella prevenzione incendi.

Questa legge consentiva alle attività sorte in quegli anni di poter svolgere l'attività quotidiana dotandosi di un sistema di "nulla osta provvisorio" rilasciato tramite dichiarazioni e certificazioni di professionisti iscritti in appositi elenchi.

Successivamente a questa norma, punto cardine della storia legislativa, si determinarono sempre piccoli e puntuali modifiche che apportavano miglioramenti alla normativa già in atto. E infatti si può notare come, col passare del tempo, la materia è divenuta sempre più precisa, puntuale e specifica per alcuni tecnici... ma non per tutti!

La nascita delle 3 categorie di attività e la prevenzione incendi

Giusto appunto con il Decreto Presidenziale 151/2011 si arrivò ad un nuovo modo di determinare le attività produttive: ecco l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA".

Con questo Decreto si sono fissati i principi qualitativi e quantitativi con cui ogni singola attività viene assegnata ad una delle 3 categorie (A, B, C) cui sono legate procedure ben determinate e specifiche, con le quali il tecnico professionista accompagna il cliente alla realizzazione della propria "casa" in totale sicurezza contro ogni rischio di incendio.

E' stato applicato un principio di proporzionalità con cui ogni singola ditta viene classificata sottoponendola a specifici controlli di prevenzione: e così è nata la disciplina di inserire ogni attività in una delle tre differenti categorie A,B,C, cui corrispondono diverse le procedure ed adempimenti.

Ma a cosa corrispondono ed in che cosa vengono differenziate le categorie?

Le tre categorie sono differenti per dimensione, settore d'impresa, esistenza di specifiche regole tecniche (verticali od orizzontali) e soprattutto in base all'esigenza di pubblica utilità. Da qui nasce la triangolazione tra Titolare - Tecnico - Vigili del Fuoco, cui ogni intervento deve far riferimento per poter dar inizio ad ogni realtà.

Difatti, il Titolare, sotto la propria responsabilità, segnala l'attività lavorativa che verrà realizzata secondo alcune caratteristiche progettuali che il tecnico abilitato può asseverare, ma per la quale il tecnico specializzato (ed iscritto all'albo speciale dei Vigili del Fuoco) deve certificare la conformità antincendio.

Proprio su questo ridotto capoverso si sofferma il principale obiettivo del DPR 151/11, voler dare pieni poteri/responsabilità al tecnico, che assume quindi un nuovo ruolo, sicuramente più importante e determinante.

Quindi che differenza c'è tra
Tecnico Abilitato e Tecnico Prevenzione Incendi?

Il tecnico abilitato è un professionista iscritto all'albo professionale di riferimento (Geometra, Ingegnere, Architetto) che opera per le competenze a lui più confacenti; invece il "tecnico prevenzione incendi" è un tecnico specializzato iscritto all'albo professionale di riferimento ed iscritto, inoltre, all'elenco del Ministero dell'interno del Art.16 del Decreto Legislativo 139/2006.

Per concludere la storia legislativa, nel 2012 si regolamentò, attraverso il Decreto Ministeriale del 07/08/2012, l'approccio ingegneristico e nel 2015 venne emanato il nuovo testo unico detto "codice di prevenzione incendi" con cui si riunirono tutte le normative vigenti per dare un unico regolamento sulla prevenzione incendi.

Questa materia, molto tecnica ed affascinante, porta con sè mille sfaccettature e molte responsabilità che lo staff dello Studio di Architettura a Monza Gabetta affronta seriamente e professionalmente per tutelare l'incolumità del titolare dell'attività e dei relativi fruitori, come abbiamo accennato nell'articolo sulla nostra Nomina membro commissione prevenzione incendi a Monza.

Per approfondire servizi e progetti dello studio di Architettura a Monza Gabetta rimandiamo alla sezione prestazioni professionali, alla sezione sui servizi e infine al portfolio progetti. Per ulteriori informazioni o per preventivi e sopralluoghi senza impegno, rimandiamo invece alla pagina dei contatti.

Scorri le News