Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dell'edilizia è un tecnico professionista che, nominato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, gestisce le attività di organizzazione all’interno del cantiere durante le fasi di realizzazione dell'opera.
Questo ruolo professionale viene incaricato successivamente agli adempimenti redatti dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per cui in molti casi risulta essere la medesima persona, in modo da poter applicare ciò che è stato preventivamente dichiarato all'interno del Piano di sicurezza e coordinamento.
Prima di tutto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ha l’obbligo di verificare tutta la documentazione inerente il cantiere, in quanto può eventualmente modificare quanto redatto ed aggiornarlo per tutta la durata dei lavori; inoltre ha l’obbligo fondamentale di verificare costantemente ogni singola procedura operativa di sicurezza della specifica fase di lavoro.
Tutto questo ha un obiettivo principale: ridurre al minimo ogni eventuale rischio di infortunio durante le attività edili lavorative.
Per quanto concerne la tematica degli obblighi, tutti normati all’interno del documento di riferimento del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione risulta determinante per l’attuazione delle seguenti attività:
Soprattutto per quanto riguarda quest’ultima attività di verifiche e sopralluoghi, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ha l’obbligo di verbalizzare ogni azione eseguita dalle singole imprese. Per ogni segnalazione di inosservanza delle disposizioni del Piano della sicurezza di coordinamento e quindi anche della normativa di riferimento del Testo Unico, D.Lgs. 81/08, il referente tecnico deve eseguire una propria valutazione che può variare secondo due modalità.
La prima è quella di segnalare quanto visto al Committente o al Responsabile dei lavori, contestualizzando ciò che risulta in contrasto con le norme e le misure di prevenzione e protezione da applicare per poter ottemperare alla prescrizione impartita.
La seconda modalità, in casi di estrema gravità rispetto alla precedente, consiste nella comunicazione del problema presso gli organi competenti, quali l'Agenzia di Tutela della Salute e la Direzione Provinciale del Lavoro delle inadempienze. Successivamente il CSE proporrà di sospendere i lavori e di allontanare le imprese almeno fino alla risoluzione del problema.
La domanda più frequente che viene posta a noi dello Studio di Architettura a Monza di Daniele Gabetta, in merito al mondo degli appalti, è la seguente: quando è obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione?
L'obbligo è regolato all’interno del art. 90 comma 4 e 5 del D.Lgs. 81/08, il quale afferma che risulta obbligatoria la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) quando è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente.
Per concludere, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione tutela la Committenza ed il Responsabile dei Lavori per tutta la durata dei lavori per tutto quello che di obbligatorio il ruolo prevede.
Nello specifico risulta fondamentale comprendere che il ruolo comporta delle responsabilità civili e penali che conseguono ad ogni azione durante l’arco temporale dei lavori all’interno del cantiere.
Noi dello Studio dell'Architetto a Monza Gabetta crediamo che la sicurezza in cantiere sia di fondamentale importanza per l’esecuzione di ogni attività per la tutela dei titolari dell’appalto, dei titolari d’impresa e in particolar modo dei singoli lavoratori che, soprattutto per le condizioni ambientali di ogni cantiere, si espongono sempre a dei rischi particolari con conseguenze gravi o meno gravi.
Scopri di più sugli altri referenti tecnici che ruotano attorno ai progetti edili, quali: il Progettista, l'importante Direttore dei lavori, oppure il Coordinatore alla sicurezza in fase di Progettazione.
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