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Agevolazioni fiscali risparmio energetico: ecco l’Ecobonus

06 Aprile 2020

Agevolazioni fiscali risparmio energetico: ecco l’Ecobonus

Dopo il Bonus facciate, scopriamo insieme l'Ecobonus

Agevolazioni fiscali risparmio energetico, meglio note con il termine Ecobonus, sono state varate anche per il 2020. L’Ecobonus era inserito nella Legge di Bilancio 2020 insieme a tante altre misure dedicate ai proprietari di immobili.

L’Architetto a Monza Gabetta ha già analizzato il Bonus facciate in suo precedente articolo. Anche oggi l’Architetto vuole dedicare una news a un’altra detrazione fiscale che giova alle tasche degli italiani, l’Ecobonus.

Questi incentivi ristrutturazione non sono nuovi in Italia: già negli anni scorsi abbiamo assistito a bonus simili che hanno consentito a tantissimi cittadini di migliorare esteticamente e funzionalmente la propria abitazione riuscendo, al contempo, a garantirsi una detrazione dalle imposte di percentuale variabile.

Detrazioni per risparmio energetico dal duplice vantaggio

Prima di entrare nel dettaglio, l’Architetto a Monza e i suoi collaboratori ci tengono ad analizzare un aspetto che, troppo spesso, viene dimenticato o dato per scontato: il duplice risparmio.

Quando si parla di Ecobonus si è soliti soffermarsi sulla percentuale che si potrà recuperare in 10 anni. Ovviamente non si può negare che tale percentuale sia decisamente interessante, soprattutto quando supera il 50%, ma non possiamo fossilizzarci solo su questo aspetto.

Le tipologie di intervento che rientrano in questa detrazione fiscale sono lavori volti a migliorare e ad aumentare l’efficienza energetica di un edificio già esistente. Questo si traduce, quindi, in una minor spesa di riscaldamento in inverno e di raffreddamento durante i caldi mesi estivi con un conseguente notevole risparmio durante l’anno.

Ecco perché l’Ecobonus è una detrazione che offre un duplice vantaggio. Una parte dei costi sostenuti viene resa in 10 anni, mentre il risparmio derivante dal miglior utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento è immediato.

Nello Studio di Architettura a Monza di Daniele Gabetta riteniamo essenziale che tutti i nostri Clienti e potenziali tali abbiano sempre in mente questo duplice vantaggio e che non si riduca tutto ad una semplice detrazione, per quanto importante.

Detrazioni per risparmio energetico dal duplice vantaggio

Agevolazioni fiscali: ecco cosa devi sapere 

Sottolineato il duplice vantaggio, è ora di passare ad analizzare le agevolazioni fiscali risparmio energetico per il 2020.

L’agevolazione prevede una detrazione fiscale IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o IRES (imposta sul reddito delle società) a seconda di chi usufruisce dell’Ecobonus. Considerando quanto appena detto, è facile comprendere quanto sia ampia la platea di coloro che potrebbero essere interessati in questa detrazione, in particolare:

  • Tutti i contribuenti che possiedono un immobile, siano essi residenti o non residenti;
  • Titolari di un diritto reale sull’immobile: i condomini (relativamente le aree comuni), i comodatari e gli inquilini.

Se gli interessati agli sconti derivanti dall’Ecobonus sono numerosi, diversi sono anche gli interventi che rientrano in questa detrazione fiscale.

Il bonus fiscale previsto dall’Agenzia delle Entrate varia dal 50% fino all’85% a seconda dell’intervento effettuato e, soprattutto, se si va ad influire anche su parti comuni dei condomini.

Per maggior chiarezza, l’Architetto a Monza Gabetta desidera dividere i numerosi lavori che possono essere effettuati e che rientrano in questo bonus sul risparmio energetico in base alla percentuale di incentivo applicato.

Detrazione fiscale al 50%: gli interventi inclusi!

Iniziamo con lo sconto minore, ovvero il 50%. Questa è la percentuale più bassa prevista dall’Ecobonus e vi rientrano i lavori relativi a:

  • Acquisto e posa di nuove finestre comprensive di infissi e di schermatura solare. In questa categoria rientrano anche i serramenti come le porte esterne e i portoncini;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale a favore di caldaie a condensazione con un’efficienza energetica almeno pari alla classe A. Prodotti con una classe inferiore a quella indicata non possono godere di questo bonus;
  • Acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale comprensivi di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili come, per esempio, i pellet e il truciolato. In questo caso il valore massimo della detrazione è pari a 30.000€.

Detrazione fiscale 65%: quali sono le opere interessate?

La seconda classe di agevolazioni è rappresentata dalla detrazione pari al 65% e spetta nel caso in cui si proceda con uno dei lavori elencati di seguito:

  • Acquisto e installazione di caldaie a condensazione con un’efficienza energetica non inferiore alla classe A e provviste, in aggiunta, di un sistema di termoregolazione evoluto;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione;
  • Acquisto e installazione di micro-cogeneratori per sostituire impianti esistenti;
  • Installazione di generatori di aria calda a condensazione;
  • Acquisto e installazione di dispositivi multimediali pensati per controllare a distanza gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • Riqualificazione globale dell’edificio;
  • Coibentazione dell’involucro;
  • Collettori solari.

Interventi realizzati in parti comuni condominiali

Gli interventi appena elencati sono quelli che godono di un incentivo se portati a termine all’interno di singoli appartamenti o in una casa privata. Quando invece si parla di parti comuni di condomini esistono percentuali diverse.

La prima diversità è relativa l’installazione di serramenti e infissi, schermature solari e caldaie a condensazione di classe A: se queste opere vengono effettuate in aree comuni condominiali o in tutte le unità (appartamenti) dello stabile il bonus arriva al 65%.

Tuttavia esistono altri interventi interessati da diverse percentuali di bonus, in particolare l’Ecobonus sale al:

  • 70% per la coibentazione involucro delle parti comuni dei condomini con una superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente;
  • 75% per la coibentazione dell’involucro con una superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente con il vincolo che l’involucro sia caratterizzato da una qualità media come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
  • 80% per la coibentazione dell’involucro con una superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente con una conseguente riduzione di una classe del rischio sismico;
  • 85% per la coibentazione involucro con una superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e una riduzione di 2 o più classi di rischio sismico.

Relativamente agli interventi per la riduzione di rischio sismico, le strutture interessate e soggette a questi lavori devono trovarsi in una delle zone sismiche identificate in Italia.

A questi interventi che vanno a influire sulle parti comuni di un condominio, l'Architetto a Monza desidera anche ricordare il bonus facciate la cui percentuale è fissata al 90%: abbiamo già parlato di questa agevolazione in un nostro precedente articolo.

Detrazioni fiscali: alcune informazioni utili

Come detto in precedenza, la detrazione massima che è possibile richiedere viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo e il limite massimo di risparmio ottenibile con la presente detrazione è sempre riferita ad unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale occorre entrare in possesso di alcuni documenti:

  • Asseverazione: effettuata da un tecnico abilitato, tale documento dimostra che l’esecuzione dei lavori ha rispettato i requisiti tecnici previsti dalla normativa italiana;
  • Attestato di prestazione energetica (APE): questo documento riassume ed elenca i nuovi dati di efficienza energetica dell’edificio e viene prodotto al termine dei lavori;
  • Scheda informativa relativa gli interventi realizzati.

Entro i 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa in proprio possesso.

Sarà poi compito dell’ENEA confermare i documenti ricevuti e consentire al contribuente di usufruire della detrazione prevista.

Un altro elemento molto importante riguarda il pagamento. Quando ti appresti a effettuare un bonifico bancario o postale è essenziale indicare:

  • Causale versamento: indicare con accuratezza gli estremi della norma agevolativa;
  • Codice fiscale della persona che beneficia della detrazione;
  • Partita IVA o codice fiscale del beneficiario dell’assegno, quindi di colui che ha effettuato i lavori in questione.

Tutte queste informazioni sono state presenti anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA. L'Architetto a Monza Gabetta consiglia sempre di far riferimento a questi due portali per eventuali modifiche alla normativa italiana.

Nonostante l'attuale reclusione forzata, lo Studio dell'Architetto Gabetta è sempre attivo e pronto a seguire i suoi Clienti. Grazie al servizio di tele-architetto entrerai in contatto con l'Architetto senza uscire di casa: la consulenza professionale a distanza è la perfetta soluzione per iniziare a parlare dei tuoi progetti. Il tutto a portata di un click!

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